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Autocertificazione

AVVISO PUBBLICO
Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive AUTOCERTIFICAZIONE – Legge n.183 del 12/11/2011 – Art.15
Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore dell’art. 15 della legge 183/2011, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i Gestori di Pubblici Servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione è una dichiarazione che sostituisce il certificato, ed è obbligatoria nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con i Gestori di Pubblici Servizi, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, facoltativa nei rapporti con i privati.
Invece la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è una dichiarazione che riguarda stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato oppure relativi ad altri soggetti cui egli abbia diretta conoscenza e renda nel proprio interesse, ad esclusione delle situazioni espressamente previste come dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sostituisce l’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Di conseguenza i certificati anagrafici vanno definitivamente in pensione, almeno per quanto riguarda gli atti e le procedure inerenti le Pubbliche Amministrazioni.
I cittadini che dovranno attestare la propria condizione anagrafica (nascita, stato di famiglia, cittadinanza etc.) dovranno obbligatoriamente avvalersi dell’autocertificazione e tutte le amministrazioni pubbliche (stato, regioni, enti locali, enti gestori di pubblici servizi) saranno obbligate ad accettarle, salvo poi disporre delle facoltà di verifica previste dalla legge.
L’autocertificazione diventa a tutti gli effetti un obbligo e non una mera facoltà discrezionale. Le certificazioni rilasciate dagli uffici anagrafici comunali potranno ancora essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l’autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente. Sui certificati, pena nullità, sarà sempre apposta la seguente dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”
REQUISITI
Essere cittadini Italiani o dell’Unione Europea. Può essere presentata anche da cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, nel caso la dichiarazione riguardi stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
COME FARE
Il cittadino deve presentare o spedire agli uffici pubblici ed ai gestori di pubblici servizi (Enel, Telecom, Aci, Gestori di Trasporti Pubblici) una dichiarazione personale, su carta semplice, conforme ai modelli reperibili presso l’ufficio anagrafe del comune o scaricabili dal sito www.comune.summonte.av.it al link autocertificazione, attestante quanto avrebbe dovuto essere contenuto nei certificati.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare alle Pubbliche Amministrazioni o ai Gestori di Pubblici Servizi deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero anche spedita unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
Se deve essere presentata a soggetti privati è necessaria l’autentica della sottoscrizione da fare presso l’Ufficio Anagrafe.
AVVERTENZE
La dichiarazione sostitutiva di certificazione sostituisce in modo definitivo (senza cioè bisogno di presentare il certificato in un secondo tempo) i seguenti documenti:
–  data e luogo di nascita;
–  residenza;
–  cittadinanza;
–  godimento dei diritti civili e politici;
–  stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
–  stato di famiglia;
–  esistenza in vita;
–  nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
–  iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
–  appartenenza a ordini professionali;
–  titolo di studio, esami sostenuti;
–  qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
–  situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
–  assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
–  possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
–  stato di disoccupazione;
–  qualità di pensionato e categorie di pensione;
–  qualità di studente;
–  qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
–  iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
–  tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile (nascita, matrimonio, cittadinanza, morte); di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
IL CITTADINO E’ RESPONSABILE DI QUELLO CHE DICHIARA CON L’AUTOCERTIFICAZIONE
Le amministrazioni ed i privati hanno la potestà di effettuare controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni. In caso di DICHIARAZIONE FALSA il cittadino viene denunciato all’autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione.
Le autocertificazione hanno la stessa validità temporale (6 mesi) degli atti che sostituiscono (Art. 48 D.P.R. 445/2000)
COSTI
 ATTENZIONE: con la dichiarazione sostitutiva di certificazione non si paga né l’imposta di bollo (euro 14,62) né i diritti di segreteria (Euro 0,45).
L’autenticazione della sottoscrizione (solo per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentarsi a soggetti privati) è soggetta all’imposta di bollo ed ai diritti di segreteria.
INFORMAZIONI
L’Ufficio Responsabile per l’acquisizione o l’accesso diretto ai dati, nonché dei controlli necessari a campione sulle autocertificazioni, è l’Ufficio Anagrafe. La verifica dei dati, da parte di Enti e Gestori di Pubblici Servizi può essere richiesta tramite: fax, da inviare al n. 0825/691613 mail, ai seguenti indirizzi: protocollo.summonte@pec.it con dicitura richiesta di accesso alla consultazione della banca dati dell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Summonte.
Il Sindaco
dott. Ivo Capone