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Categoria: Ordinanze

Ordinanza Sindacale n. 15 del 04/09/2020 annullamento concerto Tosca

Ordinanza Sindacale ANNULLAMENTO CONCERTO TOSCA 5 SETTEMBRE 2020

Si comunica che con Ordinanza Sindacale n. 15 del 04/09/2020 È STATO ANNULLATO il concerto di TOSCA in programma a Summonte (Av) 05/09/2020.

Tale decisione è maturata a causa di un incremento dei contagi da Covid-19 nei comuni limitrofi e delle numerosissime richieste di partecipazioni all’evento pervenute all’info-point comunale, nettamente superiori alla capienza degli spazi destinati all’area dello spettacolo e del borgo, che non avrebbero consentito il rispetto di tutte le normative vigenti di contrasto al Covid-19.

 

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ORDINANZA n. 23 del 25/03/2020 Proroga delle misure urgenti di prevenzione del rischio di contagi

ORDINANZA n. 23 del 25/03/2020
OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.- Proroga delle misure urgenti di prevenzione del rischio di contagi di cui all’ordinanza n.15/2020 e relativo chiarimento.

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Punti salienti dell’Ordinanza nr 23 del 25/03/2020 del presidente della regione Campania

1. Con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22
marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute.
2. E’ consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:
– nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
– nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
3. Ai sensi della presente ordinanza, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d’affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora. Non è consentita l’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e’ punito, ai sensi dell’art.650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro, secondo quanto previsto dal decreto legge 3 febbraio 2020, n.6,
convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e ss.mm.ii.
5. La trasgressione degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta, altresì, per l’esposizione al rischio di contagio cui si è sottoposto il trasgressore, l’obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell’ASL ai fini della eventuale disposizione, tenuto conto della
circostanze in cui si è verificata l’uscita in violazione del presente provvedimento – contestate all’atto dell’accertamento della violazione ovvero comunque comprovate – e del rischio di contagio nella specifica fattispecie, della misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, per 14 giorni e con obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
6. Fatti salvi gli interventi disposti dalle competenti Autorità al fine del controllo dell’osservanza delle misure disposte con il presente provvedimento, si raccomanda ai Comuni di intensificare il monitoraggio e il controllo sul proprio territorio, assicurando l’intervento della Polizia Municipale nelle
zone ove si registri persistenza di presenza diffusa nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, anche ai fini della segnalazione all’ASL per il seguito di competenza ai sensi di quanto disposto dal precedente punto 5.
7. La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell’art.3, comma 2 decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.
La presente ordinanza è altresì notificata all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle AASSLL, ai Prefetti della Regione ed e’ trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

Vendita al dettaglio beni di prima necessità orari di apertura

Vendita al dettaglio beni di prima necessità orari di apertura, comunicazioni e disposizioni in merito.

Vendita beni prima necessità, l’invito della Regione ai Comuni: “No a limiti orari di apertura”
L’atto di indirizzo della Regione Campania a firma di Vincenzo De Luca al fine di evitare assembramenti e file nei pressi dei supermercati e dei negozi di generi alimentari

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Con un atto di indirizzo notificato ai Comuni e trasmesso, per opportuna conoscenza ai Prefetti, la Regione Campania invita i comuni a non introdurre limitazioni agli orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di alimenti e di altri beni di prima necessità all’interno dei territori di competenza, al fine di evitare assembramenti e file nei pressi dei supermercati e negozi similari.

“Considerato che, sulla scorta dell’Ordinanza interministeriale e del DPCM 22 marzo 2020, risulta introdotto il divieto di spostamenti al di fuori del territorio del comune ‘salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute’ e pertanto risulta vietato uscire dal proprio territorio comunale per approvvigionamenti, anche di derrate alimentari o di altri generi di prima necessità, salvo che per le sole realtà comunali ove non esistano esercizi di distribuzione di detti beni; che la drastica limitazione degli spostamenti, disposta al fine del contenimento del contagio nella gravissima fase dell’emergenza attualmente in atto e la conseguente riduzione della rete di distribuzione al dettaglio fruibile dai singoli utenti comportano l’esigenza di assicurare la continuità dei servizi nei singoli comuni, soprattutto con riferimento ai centri di piccole dimensioni ove è meno diffusa la rete distributiva, a vantaggio dei cittadini nei singoli territori comunali ed al fine, altresì, di evitare gli assembramenti che conseguirebbero alla contrazione degli orari di apertura dei singoli esercizi; tenuto conto delle disposizioni introdotte dall’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e dal DPCM 22 marzo 2020, si invitano i Comuni della regione a non introdurre limitazioni agli orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di alimenti e di altri beni di prima necessità all’interno dei territori di competenza e, ove introdotti, a revocare vincoli o limiti agli orari, al fine di garantire ai cittadini di accedere con continuità ai detti servizi essenziali e di evitare assembramenti e file nei pressi e all’interno degli esercizi medesimi”, si legge nell’atto di indirizzo a firma del Governatore della Campania Vincenzo De Luca.

 

Ordinanza n. 21 Regione Campania

Ordinanza n. 21 Regione Campania

Ordinanza n. 21 del 23/3/2020: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. – Disposizioni in tema di noleggio auto, con e senza conducente.

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Ordinanze del Presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca: l’ultima in ordine di tempo è quella relativa alle Disposizioni in tema di noleggio auto, con e senza conducente, la n. 21, del 23 marzo.

In essa si legge che:

“Con efficacia immediata e fino al 3 aprile 2020, è fatto obbligo: -a tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio regionale di comunicare quotidianamente all’Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020, le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale, nonché le ulteriori consegne eventualmente già previste o programmate. -a tutti gli esercenti attività di noleggio con conducente di segnalare all’Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020, i nominativi e la destinazione di tutti i soggetti che si avvalgano di detti servizi per accedere al territorio regionale.

2. Ai soggetti di cui al punto 1. è fatto obbligo di dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui al presente provvedimento e agli obblighi sanciti dall’ordinanza n.20/20.

3. L’Unità di Crisi regionale, acquisiti i nominativi e le informazioni di cui al precedente punto 1., provvederà ad inoltrarli ai Comuni e alle ASL competenti per territorio, per l’attivazione dei controlli sul rispetto degli obblighi sanciti dall’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.20/2020 e-ove necessario-dei protocolli sanitari previsti, nonché -nell’ottica di collaborazione istituzionale-alla Prefettura competente per territorio, onde agevolare le verifiche di competenza in merito alla eventuale violazione delle prescrizioni dell’ Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020, secondo cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, e di ogni altra disposizione nazionale e regionale vigente”.

Ordinanza n. 8_2020 regione Campania

Ordinanza n. 8_2020 regione Campania

Ordinanza ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6.- Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati nella Regione Campania dalla Regione Lombardia e dalle Province di cui all’art.1 DPCM 8 marzo 2020 e ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nella Regione Campania- .

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ACCENSIONE DI RESIDUI VEGETALI DERIVANTI DA ATTIVITA’ AGRICOLA (ORDINANZA COMUNALE N. 3/2014)

In riferimento all’accensione dei residui vegetali derivanti da attività agricola, si invitano tutti i cittadini al rispetto dell’Ordinanza Comunale n. 3/2014 la quale consente la combustione in piccoli cumuli all’aperto (fino ad un massimo di 3 metri steri – cubi – al giorno per ettaro) nel rispetto dei seguenti orari:
Periodo autunno/inverno dalle ore 11 alle ore 16 (escluso i festivi)
Si ricorda, inoltre, che durante tutte le fasi dell’attività, e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco (che in ogni caso dovrà avvenire entro l’orario consentito) dovrà essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo e le ceneri dovranno essere ricoperte da uno strato di terreno vegetale.
L’accensione di residui vegetali dovrà evitare disturbi a terzi. I trasgressori saranno puniti secondo quanto previsto dalla Legge.

Summonte (Av), 3 ottobre 2017