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URP

L’introduzione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) nell’ordinamento italiano si colloca nella più ampia cultura della trasparenza amministrativa e nella crescente attenzione verso la qualità dei servizi ed il rapporto istituzioni-cittadini.

Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all’art.12 (ora art.11 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), infatti, istituisce gli URP rispondendo alla duplice esigenza, espressa dalle precedenti leggi n. 241 e n. 142 del 1990, di garantire la trasparenza amministrativa e la qualità dei servizi, e di fornire uno strumento organizzativo adeguato alle esigenze di attuazione delle funzioni di comunicazione istituzionale e contatto con i cittadini.

Con la legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di comunicazione e informazione pubblica, portando a compimento l’evoluzione normativa avviata con le riforme degli anni ’90, si individua nell’URP, la struttura dedicata alle attività di comunicazione. Accanto all’URP, la 150/2000 prevede altre due strutture l’Ufficio Stampa e il Portavoce, che svolgono invece le attività di informazione, la legge delinea quindi una prima differenziazione tra le strutture adibite all’attività di informazione e quelle adibite all’attività di comunicazione.